Una specifica tipologia di eventi è quella delle “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o trattenimento”: forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, all’aperto o al chiuso, in luoghi non ordinariamente adibiti a queste attività nei quali sono eventualmente predisposti allestimenti temporanei (strutture ed impianti finalizzati allo svolgimento dell’attività e/o all’accoglimento del pubblico).

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e/o trattenimenti temporanei, siano essi realizzati all’aperto o in luoghi chiusi pubblici o privati, è sottoposto ai procedimenti di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del relativo regolamento di attuazione: necessitano di uno specifico titolo autorizzativo, in determinati casi subordinato alla verifica della “agibilità” del luogo, ossia alla verifica della presenza di tutte le condizioni di sicurezza, sia sotto l’aspetto della prevenzione incendi che per l’aspetto igienico-sanitario.

A titolo esemplificativo:

  1. Rientrano genericamente tra le manifestazioni temporanee:
    • Feste popolari, sagre, feste paesane e di rione;
    • Esposizioni, mostre, ecc.;
    • Mercatini degli hobbisti;
    • Mercati straordinari e/o fiere commerciali.
  2. Rientrano tra le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o intrattenimento (possono anche essere ricomprese nell’ambito delle manifestazioni più sopra elencate):
    • Concerti, intrattenimenti musicali all’aperto o al chiuso;
    • Competizioni sportive (qualora rivestano carattere di pubblico spettacolo);
    • Rappresentazioni teatrali e cinematografiche all’aperto;
    • Feste da ballo;
    • Sfilate di moda.

L’organizzazione di un evento /spettacolo comporta una serie di adempimenti amministrativi, talvolta anche onerosi, ma utili a tutelare l’organizzazione stessa.

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un’istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.

Quest’ultima (SCIA) può essere utilizzata esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone.

Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone, è necessaria la verifica di sicurezza della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza.

Qualora l’evento si svolga su suolo pubblico lo stesso necessita anche di apposita concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

Al fine di costruire il modello organizzativo evocato dalle nuove direttive,  il ruolo iniziale è ricoperto dagli uffici del Comune che ricevono l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell’ordine presenti in loco.

In seguito agli incidenti verificatisi a Torino, il livello di attenzione si è ulteriormente intensificato, ed il Capo della Polizia ha emanato un’apposita direttiva nella quale sono state fornite – senza intervenire sulla normativa di riferimento – indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l’attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996.

Le misure, pertanto, sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.

Nella valutazione del rischio occorre valutare una una serie di misure di sicurezza da adottare per la manifestazione, ed in particolare:

  • Gli scenari in cui si possono generare emergenze durante lo svolgimento della manifestatone e come intervenire;
  • La pianificazione di una serie d’interventi di prevenzione atti ad annullare o mitigare gli effetti non desiderati;
  • L’organizzazione di una struttura che possa raccogliere le informazioni, e dare una risposta rapida in caso d’emergenza;
  • Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. gli organizzatori dovranno garantire e monitorare gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso;
  • Percorsi separati di accesso e deflusso;
  • Piani di emergenza con indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;
  • Suddivisione in settori, delle aree oggetto di criticità per eccessivo affollamento, con corridoi centrali e perimetrali;
  • Disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire e monitorare l’affluenza anche in caso di evacuazione, e prestare assistenza al pubblico;
  • Spazi riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso e dei servizi accessori;
  • Aree di primo intervento con assistenza sanitaria;
  • Eventuale impianto di diffusione sonora o visiva con preventivi e ripetuti avvisi indicanti al pubblico le vie di fuga e i comportamenti da attuare in caso di criticità;
  • Eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e/o superalcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattina;
  • Predisposizione di un efficace dispositivo di ordine pubblico accompagnato da una mirata attività informativa;
  • Servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere segnali di pericolo o minaccia, in particolare, nelle fasi di afflusso e di deflusso della popolazione;
  • Frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree, effettuate da personale specializzato anche con l’ausilio di apparecchiature tecnologiche;
  • Individuazione di fasce di rispetto e pre-filtraggio;
  • mantenere un alto e costante livello di attenzione di tutti quanti operano per assicurare i più alti livelli di sicurezza.

Rimandando alla lettura delle Circolari per l’approfondimento di quanto qui solamente accennato, si fornisce l’indicazione di ciò che dovrà essere prodotto dagli organizzatori unitamente alla richiesta di Licenza – oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al DM 19.8.1996 e sopra descritta (per qualunque tipo di manifestazione):

  1. Tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell’organizzazione;
  2. Planimetria nella quale dovrà essere indicato:
    • Il lay-out delle eventuali attrezzature come già previsto anche prima della Circolare del Capo della Polizia;
    • Il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 11001/1/110(10) del 18.7.2018;
    • I corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso, nei casi di previsione della saturazione dell’area di affollamento;
    • Gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.
  3. Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l’indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018.
    In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio:

    • Tutti gli aspetti di gestione dell’evento, anche con l’approntamento dei mezzi antincendio;
    • L’esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata.
    • la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata.

Qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica, il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa.

Molto spesso gli eventi/manifestazioni sono accompagnati anche dall’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
In tal caso è necessario presentare, alla Asl di Competenza, tramite il Suap del Comune sede dell’evento, una comunicazione di avvio di attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito di fiere, sagre, etc., predisponendo adeguate misure di sicurezza alimentare nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previste dale normative del settore.

L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.
Noi di Sicurezza Tirelli ci occupiamo di offrire un servizio completo di “Sicurezza sugli eventi” che prevede un totale coinvolgimento di tutte le expertise del team.

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