Certificato Prevenzione Incendi
Come previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, è necessario individuare all’interno di un’azienda le attività soggette alla disciplina e prevenzione incendi, con lo scopo unico di semplificare gli adempimenti dei soggetti interessati e di snellire l’attività amministrativa. Sicurezza Tirelli è quindi in grado di fornirvi le conoscenze fondamentali alla redazione del piano gestione emergenze e alla predisposizione delle pratiche antincendio soggette al CPI (Certificato Prevenzione Incendi).
La nuova normativa del certificato prevenzione incendi specifica le attività che necessitano di controlli di prevenzione incedi, introducendo il principio di proporzionalità e correlando ognuna ad una categoria di riferimento (A, B e C). Una volta individuato il rischio, la dimensione ed il grado di complessità, saranno modulati gli adempimenti procedurali per ogni categoria di attività soggetta a prevenzione incendi secondo quanto segue:
- Categoria A: attività regolate tecnicamente, ossia dotate di riferimento e contraddistinte da una complessità limitata legata all’attività stessa, all’affollamento e alla quantità di materiale presente;
- Categoria B: attività presenti in A ma caratterizzate da una complessità maggiore, o attività non provviste di specifiche regolamentazioni tecniche ma con complessità inferiore rispetto la Categoria C;
- Categoria C: massimo livello di complessità dell’attività, prive di una regolamentazione tecnica.
Il nuovo quadro normativo ha quindi stabilito, aggiornato e riadattato tutte le modalità di presentazione presso lo Sportello Unico per le attività produttive o il Comando Provinciale VV. F., di documentazioni quali:
- Istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi;
- Valutazione dei progetti;
- Controlli di prevenzione incendi;
- Rinnovo periodico di conformità antincendio;
- Nulla osta di fattibilità;
- Verifiche in corso d’opera.
In ogni caso, prima dell’inizio dell’attività è obbligatorio presentare al comando la SCIA, ossia la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, rilegata con la documentazione necessaria e tecnica, composta da dichiarazioni che certificano la conformità delle opere realizzate, degli impianti installati e dei materiali utilizzati secondo la normativa attuale.
Per la Categoria C, entro 60 giorni avverrà il controllo da parte del Comando, con lo scopo di accertare la veridicità delle prescrizioni previste della normativa di prevenzioni incendi. In 15 giorni, verrò consegnato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) solo in caso di esito positivo. Ogni categoria, ogni 5 anni, dovrà richiedere al Comando il rinnovo del CPI, attraverso una dichiarazione che attesti nessuna variazione dell’ambiente, e, di conseguenza, nessuna variazione delle condizioni di sicurezza e/o antincendio.
Procedura per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
Grazie alla competenza del nostro staff tecnico, Sicurezza Tirelli è in grado di supportare le aziende nella richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, nel rinnovo CPI, nel rilascio della Certificazione e per tutte le attività di consulenza in materia di sicurezza antincendio.
L’analisi preliminare prevede una progettazione dell’impianto antincendio attraverso tutti i supporti necessari quali idranti, naspi, sprinkler, sistemi di rilevamento fumi e gas, evacuatori fumo, impianti di allarme e di spegnimento, e la progettazione di impianti elettrici nei locali con maggio rischio. Seguirà una pratica per l’ottenimento del CPI presso i vigili del fuoco, con l’invio di tutte le documentazioni e dichiarazione necessarie per l’inizio dell’attività.
Avverranno tutte le verifiche di controllo con una consulenza minuziosa riguardo aggiornamenti e nuovi adempimenti in materia e materiali antincendio, sopralluoghi di verifica ed elaborazione del documento di valutazione del rischio di esplosione (ATEX).
Certificato Prevenzioni Incendi scaduto: quali sanzioni?
Qualora nell’attività di vigilanza si rilevino reati in materia di prevenzione incendi, si da applicazione alla procedura della prescrizione di cui al d. lgs. 758/94. Per omessa richiesta del rilascio o del rinnovo del CPI, si può andare incontro a sanzioni penali quali arresto fino ad un anno o ammenda da 258,00 € a 2.582,00 €. In caso di falsa certificazione, la legge prevede arresto fino a 6 mesi o ammenda da 103,00 € a 516,00 €.
Inoltre, in caso di Certificato Prevenzione Incendi scaduto, mancante o con falsa certificazione, il Prefetto può richiedere la sospensione delle attività e aggiornamento alle pratiche richieste entro 45 giorni.