Gestione
Rifiuti

Quando parliamo di lavori edili, è importante prestare particolare attenzione all’identificazione del soggetto produttore dei rifiuti. Da molto tempo, colui che è identificato come “produttore” è diventato sinonimo di “colui che esegue le opere/proprietario dell’immobile o area”; da questa definizione ne deriva quindi che l’impresa che effettua i lavori è solo un’esecutrice degli stessi e che i rifiuti devono essere trasportati da un gestore ambientale per il trasporto in conto terzi, iscritto all’albo.
Il committente può comunque cedere la gestione dei rifiuti all’appaltatore ma ricade comunque su di esso l’obbligo di vigilanza e controllo, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile.

Ai fini dello smaltimento è comunque importante definire nel contratto d’appalto se il carico dei rifiuti e la proprietà dei materiali prodotti sia responsabilità del committente o dell’appaltatore. In caso contrario, tutti gli obblighi e le responsabilità di una corretta gestione e tenuta del documento di gestione rifiuti provenienti dalla propria attività ricadono sempre e comunque sul proprietario del terreno o immobile.
Vige comunque il divieto di depositi incontrollati, d’immissione nelle acque di rifiuti di qualsiasi tipologia e di miscelazione di materiale di diversa natura, identificati in base alla tipologia (organici/inorganici/urbani/speciali) e alla pericolosità.

Che cosa sono i depositi temporanei?

Il deposito temporaneo è definito come il raggruppamento dei rifiuti nello stesso luogo in cui sono prodotti a condizioni stabilite dalla norma. Il luogo deve coincidere col cantiere e bisogna rispettare le condizioni definite dall’articolo 183, comma 1, lett. M, d. lgs. 152/06:

  • I rifiuti depositati non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
  • I rifiuti debbono essere smaltiti con una delle seguenti modalità scelte dal produttore;
  • Il deposito temporaneo va effettuato per categorie omogenee di rifiuti;
  • Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura.

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