Rappresentante dei Lavoratori

La nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, figura di estrema importanza per la tutela e la garanzia di tutti i professionisti che prestano la loro opera all’interno di un’azienda, è un obbligo di legge al quale sono sottoposte determinate attività lavorative, ai fini della normativa 391/89 EC emanata nel giugno 1989.

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stata sin dal momento della sua istituzione, continuo oggetto di analisi giuridica: le mansioni attribuite a tale figura sono, per ovvi motivi correlate alla natura stessa dell’incarico, riconducibili a quelle di un intermediario che, facendosi portavoce consapevole in materia di sicurezza delle esigenze dei colleghi, interagisca con i vertici della società al fine di collaborare con questi ultimi per l’attuazione di una serie di misure atte ad elevare continuamente le garanzie offerte ai professionisti che operano per conto dell’impresa. Oltre al ruolo di ambasciata, il Rappresentante è tenuto ad avvalersi della collaborazione di altre figure in grado di coadiuvare il suo lavoro di realizzazione e controllo del rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’ambiente nel quale si svolge il lavoro.

La direttiva europea attualmente in vigore ha reso la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un incarico al quale si perviene, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, attraverso una modalità di nomina per votazione, che attribuisce al prescelto un ruolo di estrema responsabilità che comporta anche serie di garanzie di carattere sindacale.

Quali documenti sono necessari?

La documentazione alla quale è necessario che il responsabile dei lavoratori per la sicurezza faccia continuo riferimento inerisce in maniera particolare alla valutazione dei rischi e a tutte le misure di prevenzione e d’azione atte a scongiurare o, nel peggiore dei casi, a fronteggiare in maniera valida ed efficace, l’insorgenza di uno o più pericoli. Naturalmente, tale documento deve riportare una scaletta di provvedimenti da attuarsi a scopo preventivo ed operativo che tenga conto dell’effettiva specificità dei rischi connessi alla particolarità dell’attività svolta dai lavoratori all’interno dell’azienda: si legano a questa logica, per esempio, le misure varate per tutti i pericoli correlati all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose, all’impiego di particolari macchinari e impianti, all’organizzazione stessa del lavoro e degli spazi di azione, agli infortuni e alle malattie professionali.

La redazione del documento di valutazione dei rischi è un preciso obbligo di legge imposto ai datori di lavoro di tutte le imprese che operano all’interno del territorio italiano, che sussiste indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO dell’azienda, dal numero di professionisti che in essa opera e dal settore di mercato all’interno del quale essa è inserita.
La documentazione deve riportare in calce il nome e le generalità del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l’elenco dei rischi generici e specifici ai quali sono sottoposti i dipendenti dell’impresa e le misure di sicurezza preventiva e operativa da attuarsi per fronteggiare il rischio di un’emergenza.

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