Piano Sostitutivo
di Sicurezza

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza, noto anche con l’acronimo ‘’PSS’’, rappresenta una mera sostituzione del Piano Operativo di Sicurezza e si applica al contesto relativo agli appalti pubblici e privati.
La redazione del documento si rende necessaria solamente nei casi in cui la prestazione richiesta venga operata da 1 sola impresa.

Privo di indicazioni precise relative ai costi per la sicurezza, questo documento nasce con lo scopo di riconoscere ufficialmente il coordinatore per la sicurezza e per la progettazione e, quindi, per l’implicita stesura del piano PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) obbligatorio nel caso in cui nel cantiere si verificasse la compresenza o l’alternanza di più imprese.

Chi deve redigere il Piano sostitutivo di sicurezza?

La Redazione del Piano sostitutivo di sicurezza è un onere spettante all’appaltatore del lavoro o al suo concessionario e deve contenere tutti gli elementi solitamente inclusi nel PSC, eccezion fatta, come detto, che per la stima dei costi necessari per le misure di sicurezza.
La stesura del documento deve avvenire entro 30 giorni dal momento in cui l’appalto è stato aggiudicato e comunque entro e non oltre la data di fine dei lavori.

Naturalmente, il piano deve contenere precise indicazioni relative alla descrizione dell’opera da svolgere, ai soggetti incaricati di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e una scrupolosa individuazione e analisi dei rischi. Si devono allegare al documento, inoltre, una relazione riferita alle scelte progettuali e alle misure preventive da adottarsi nel cantiere, le prescrizioni operative e i riferimenti per l’organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione.

Occorre infine indicare una stima di massima relativa alla durata prevista del cantiere.

Come si redige il Piano sostitutivo di sicurezza?

I documenti necessari per la redazione del PSS sono i seguenti:

  • Planimetrie e prospetti della facciata;
  • Inquadramento territoriale relativo all’ubicazione del cantiere;
  • Fotocopia di DIA, SCIA o PC;
  • Generalità e codice fiscale del committente;
  • Generalità dell’appaltatore (con P.Iva e C.F.);
  • Generalità dei vari responsabili e altre imprese;
  • Copia del progetto;
  • Documenti dell’impresa appaltatrice;
  • DVR (Documento di valutazione rischi delle imprese appaltatrici).
Piano sostitutivo di sicurezza e lavoratori privati

Nel caso di appalti privati, il documento viene assimilato al POS in mancanza del PSC e in relazione a quanto disposto dall’articolo 96 del d. lgs. 81/2008.

Piano sostitutivo di sicurezza e lavoratori pubblici

Nel caso di appalti pubblici il documenti corrisponde ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera B del d. lgs. 81/2008.

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