Rischio lavoratrici Gestanti

La gravidanza è un periodo molto delicato per una donna, e nel contesto lavorativo sono diverse le situazioni che richiedono un’attenzione particolare. Anche delle semplici attività quotidiane, che in precedenza erano considerate “normali”, possono infatti comportare dei rischi per la salute e la sicurezza (sua e del bambino).

In Italia, sono il d. lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e il d. lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità) a prevedere specifici obblighi per datori di lavoro e lavoratrici in dolce attesa.

Il documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici in gravidanza

La valutazione dei rischi si prefigge lo scopo di adottare le necessarie misure di informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento, sia per il personale dipendente a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, impiegato nelle specifiche attività. L’articolo 28 del d. lgs. 81/08, infatti, prevede che la valutazione debba includere “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza“.

Il datore di lavoro ha pertanto l’onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e, nel caso non fosse possibile, di comunicarlo per iscritto direttamente all’ispettorato del lavoro, per permettere alla donna di richiedere l’astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare 2 situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

Il datore di lavoro, insieme all’RSPP, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, dovrà quindi valutare:

  • Le diverse mansioni previste;
  • L'esposizione a tutti i rischi potenziali;
  • La presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza;
  • Le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati;
  • Le adeguate misure di protezione e prevenzione.

Nella valutazione, inoltre, andranno considerate le situazioni di rischio associate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.

Misure di prevenzione e obblighi

Dalla valutazione dei rischi obbligatoria, il datore di lavoro può capire quali misure adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti. Seguendo i principi della normativa si possono verificare 2 situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

In caso di gravidanza a rischio, la lavoratrice con patologia ostetrica, dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo, si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra all’Ispettorato del Lavoro la richiesta di astensione anticipata da lavoro.

In caso di lavoro a rischio, la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l’esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva. Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta all’Ispettorato del Lavoro. Se non è possibile lo spostamento, il datore di lavoro lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell’interessata.

Lavoratrici in gravidanza: i lavori a rischio

In generale, il congedo di maternità per le lavoratrici va dai 2 mesi antecedenti ai 3 mesi successivi al parto. In alcuni casi, tale congedo può essere eventualmente “spostato” ad 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto. Tuttavia, ci sono lavori e attività particolarmente a rischio, che non possono essere svolte dalle donne in gravidanza. L’art. 7 del d. lgs. 151/2001, infatti, prevede il divieto di “adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri“.

In questo senso, tra i più comuni lavori a rischio nel periodo di gravidanza vi sono:

  • Lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
  • Attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell'orario lavorativo);
  • Lavori su scale, impalcature e pedane;
  • Lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
  • Lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
  • Lavori in orario notturno;
  • Lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
  • Lavori in quota o in spazi confinati;
  • Lavori che espongono al rischio biologico, chimico e cancerogeno;
  • Lavori che espongono al rischio stress lavoro correlato;
  • ecc.

Come detto, quando possibile, la lavoratrice può essere adibita a un’altra mansione compatibile, per il periodo in cui è previsto il divieto, in modo da evitare l’esposizione al rischio. Inoltre, la legge stabilisce che, anche qualora le fossero affidate mansioni inferiori a quelle abituali, essa “conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale“.

In generale, per le attività in cui il periodo di astensione dal lavoro non è già definito per legge, è importante consultare il medico competente o il medico specialista che segue la lavoratrice in gravidanza.

Se vuoi effettuare una valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, capire quali sono i pericoli presenti per le donne della tua azienda in dolce attesa e le eventuali tempistiche di divieto da specifiche attività, contattaci per richiedere la nostra consulenza.

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