
Valutazione
Interferenze
Le interferenze sul luogo di lavoro avvengono quando più lavoratori di aziende diverse prestano la loro opera nello stesso ambiente e nello stesso momento o in successione, quindi diverse realtà aziendali, con ragioni sociali differenti e datori di lavoro diversi sono nello stesso sito lavorativo. Ogni prestatore d’opera può quindi creare o apportare nell’ambiente alcuni rischi legati all’attività svolta; sommando tutti i rischi che possono palesarsi e sovrapporsi, si creerebbe un livello di rischio notevolmente più alto e completamente differente rispetto a quello di base.
Valutazione rischi interferenze ed elaborazione DUVRI
La legislazione che disciplina la valutazione rischi interferenze è contenuta nell’articolo 26 del Testo Unico, in materia di obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Con il termine “contratti d’appalto” s’intende quella relazione che lega un committente pubblico o privato ed un’impresa terza; essa ne riceve l’incarico per lo svolgimento di alcune attività. Il “contratto d’opera”, invece, definisce le attività che sono svolte da un prestatore d’opera autonomo o dal titolare di una ditta individuale, mentre i “contratti di somministrazione” vi è un fornitore che assicura un servizio per prestazione periodiche o continuative.
Il datore di lavoro della committenza è tenuto alla verifica dei requisiti di tutti i contraenti per lo svolgimento degli incarichi richiesti, assumendosi la responsabilità di definire quelli che saranno i possibili rischi d’interferenza che incorreranno.
Essi devono essere inclusi nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), apportando le giuste modifiche ogni qual volta si presenti un rischio ed elaborando le corrette misure di prevenzione e protezione. La redazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio è di natura intellettuale o riguarda la fornitura di materiali, o nei casi in cui l’attività coinvolga fino a 5 uomini al giorno in lasso di tempo di 365 giorni. Deve essere sempre redatto nelle situazioni in cui è avvenuta la valutazione di rischio incendio alto, nelle attività che si svolgono in ambienti confinanti o in presenza di agenti cancerogeni, biologici, mutageni, atmosfere esplosive o amianto e in tutte le attività presenti nell’allegato XI del d. lgs. 81/08.
Nel decreto 69/13 (conosciuto anche come “Decreto del Fare”) si regola l’esenzione per la redazione del DUVRI per le attività con un rischio infortunistico valutato basso.
E’ molto importante non confondere il DUVRI con altri documenti come il DVR (Documento Valutazione dei Rischi), in cui ogni azienda deve elencare i rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività lavorativa, totalmente indipendente dal coinvolgimento di altre aziende. Se l’azienda in questione coinvolge anche un cantiere, ha l’obbligo di redazione del piano di sicurezza (POS), ossia le misure di sicurezza per l’eliminazione e la riduzione dei rischi in un contratto d’opera, e del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore della sicurezza del cantiere riguardo le criticità e le disposizioni di sicurezza che risultano dall’esame del POS.
Il DUVRI, acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, consiste in un documento redatto con lo scopo di dichiarare di aver valutato i rischi e apportato le contromisure necessarie ad eliminare o ridurre i pericoli causati da eventuali interferenze tra le attività affidate a lavoratori autonomi e ad appaltatori, e ai loro eventuali subcontraenti, e quelle svolte nello stesso plesso dal committente.
Con questo documento ufficiale, inoltre, si informano tutti gli operatori economici affidatari degli eventuali rischi specifici e delle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nell’ambiente di lavoro.
La normativa vigente impone di elaborare e di allegare il modulo DUVRI al contratto di lavoro esclusivamente nel caso in cui si affidi un’attività ad operatori economici esterni attraverso un appalto. Nel caso in cui il contratto stipulato non abbia previsto la redazione di un documento scritto, il DUVRI può essere allegato a qualunque documento che attesti anche indirettamente l’accordo tra le parti, come una conferma d’ordine.
Cosa contiene il DUVRI?
Le indicazioni necessarie alla corretta stesura del DUVRI sono funzionali all’identificazione delle parti: il documento deve riportare in calce i nomi dei soggetti coinvolti dal contratto, le aree di lavoro oggetto dell’appalto e gli eventuali rischi specifici imposti dalla specifica condizione di lavoro. Ragguagli precisi e dettagliati devono inoltre riguardare anche la descrizione delle singole fasi di lavoro e i rischi convenzionali ad esse connessi.
Qual è lo scopo del DUVRI?
Il documento ha lo scopo di impedire che i vari operatori economici operanti nello stesso luogo possano essere sottoposti a misure non coerenti tra loro per la riduzione e l’eliminazione dei rischi.
Nella casistica di riferimento rientrano tutti i rischi connessi alle sovrapposizioni delle varie attività svolte nel sito di riferimento, quelli legati specificamente alla caratteristiche proprie dell’ambiente di lavoro e quelli generalmente connessi allo specifico lavoro da svolgersi. Al documento devono essere allegate precise indicazioni relative alle misure atte alla diminuzione e all’eliminazione dei rischi, le attestazioni di verifica dei requisiti tecnici e quelle INAIL.
Il DUVRI deve includere, infine, l’indicazione dei dati relativi ai maggiori costi atti a garantire la sicurezza al cospetto di eventuali rischi da interferenza.
Deroghe del DUVRI
La stesura del DUVRI non è prevista per la mera fornitura priva di installazione, per i servizi svolti all’esterno delle aree di competenza dell’azienda committente e nel caso in cui si procedesse all’affidamento di lavori o servizi per i quali si prevede una durata non superiore ai 2 giorni.