Il coordinatore della sicurezza è una figura chiave per garantire la sicurezza dei lavoratori e del pubblico in generale all’interno di qualsiasi cantiere.

 Il Testo Unico per la Sicurezza, cioè il Decreto Legislativo 81/2008, ha fissato le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la nomina da parte del committente:

  • di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)al quale affidare la pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • di un coordinatore per la sicurezza in fase di ’esecuzione dei lavori (CSE) con l’obbligo di verificare che tale pianificazione venga effettivamente messa in atto.

Questi due ruoli sono differenti tra loro e possono essere eseguiti dalla stessa persona, oppure da due diversi esperti.

Quali sono i principali compiti del Coordinatore per la Sicurezza?

I compiti per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) di un’opera sono definiti dall’ art. 91 del D.Lgs. 81/08. Tra questi si occupa della redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), della preparazione del fascicolo dell’opera e della supervisione delle altre attività necessarie.

L’articolo 92, invece, assegna un maggior numero di obblighi al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) durante la fase di esecuzione vera e propria. Questi compiti comprendono la verifica dell’applicazione dei protocolli di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, la garanzia che i POS siano adeguati e coerenti con quanto contenuto nel PSC e nel fascicolo dell’opera, l’organizzazione della cooperazione e della comunicazione tra i vari datori di lavoro che lavorano su un progetto, e altro ancora.

Quando e da chi deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza?

Secondo l’articolo 90 del D.Lgs. 81/08, la nomina del coordinatore È OBBLIGATORIA per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. In questi casi il committente o il responsabile dei lavori devono nominare un coordinatore per la sicurezza prima di affidare qualsiasi lavoro. 

Nella realtà dei cantieri edili la presenza di più imprese risulta essere una costante in quanto allo stato attuale, è praticamente impossibile trovare un’impresa che sia in grado di effettuare tutte le tipologie di lavorazione (a partire dagli scavi e movimento terra sino ad eseguire gli impianti).  

Nella situazione di più imprese, la nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, e la nomina del CSE deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori. Qualora, invece, (art. 90, comma 5) nel cantiere sia inizialmente prevista una sola impresa e poi invece durante lo svolgimento dei lavori sorga la necessità della presenza di una o più altre imprese, occorrerà procedere immediatamente alla nomina del CSE, prima dell’affidamento delle ulteriori lavorazioni alla nuova impresa/e.

Quando non è previsto il Coordinatore per la Sicurezza?

Inoltre l’art. 90, comma 11, definisce che la designazione del CSP, non si applica ai lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro. In tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

Le sanzioni per la mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza

La mancata nomina del coordinatore della sicurezza da parte del committente privato configura una violazione di carattere penale, sanzionata con l’arresto sino a sei mesi o ammenda sino a 7.014,00 euro.