Finalità del documento

La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce indirizzi uniformi per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare discoteche e sale da ballo). L’obiettivo è garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Bar e ristoranti e D.P.R. 151/2011: cosa chiarisce la circolare

La circolare richiama un chiarimento ufficiale (nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011) con cui è stato precisato che bar e ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, perché non ricompresi nell’Allegato I.

La stessa nota chiarisce inoltre che:

  • se bar e ristoranti sono inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
  • restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, ad esempio impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, la circolare richiama l’applicazione di:

  • D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • D.M. 22 novembre 2022, recante la Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi (in vigore dal 1° gennaio 2023);
  • D.P.R. 151/2011, Allegato I, attività n. 65, per locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore ai 200 m².

La circolare indica, a titolo esemplificativo, che rientrano in tale ambito discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Attività accessorie nei bar e ristoranti: musica dal vivo e karaoke

La circolare richiama che il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione:

  • i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;
  • i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
  1. non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  2. la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, e nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

La circolare precisa che, qualora l’intrattenimento assuma carattere prevalente oppure comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), è necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce:

  • degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.;
  • dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. 151/2011;
  • delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15).

Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti: valutazione del rischio incendio

La circolare evidenzia che bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Di conseguenza, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare dal datore di lavoro secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.

Come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

  • nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
  • nell’Allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (cosiddetto Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

La circolare chiarisce anche che tale valutazione riguarda il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta disciplinata da specifiche disposizioni.

DVR (D.Lgs. 81/2008) e gestione dell’emergenza antincendio: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce un chiarimento sul rapporto tra:

  • la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008;
  • gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio.

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.

La circolare precisa che la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, ad esempio:

  • i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  • le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  • le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.

Quando è obbligatorio predisporre il piano di emergenza (D.M. 2 settembre 2021)

La circolare richiama che il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

La circolare richiama inoltre che tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, evidenziando che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, ma anche in relazione al numero complessivo degli occupanti presenti nell’attività.

“Occupanti” e principio di inclusività

La circolare richiama il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli occupanti e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (Minicodice), all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo quindi clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

La circolare sintetizza quindi che:

  1. nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
  2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali.

Addetti al servizio antincendio: designazione, formazione e coerenza con lo scenario

La circolare richiama il ruolo degli addetti al servizio antincendio: la loro designazione, formazione e adeguata presenza numerica (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 4 del D.M. 2 settembre 2021) deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.

La circolare precisa che tali figure non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare:

  • le corrette condizioni di esercizio;
  • la gestione dell’emergenza;
  • la salvaguardia degli occupanti;
  • un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori (ad esempio accensione di fiamme libere o mancato rispetto del divieto di fumo).

Disposizioni finali

La circolare ha carattere di indirizzo operativo ed è finalizzata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011 e dei relativi profili di rischio, nonché dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti al T.U.L.P.S.

Restano ferme le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e degli enti territoriali per i profili di rispettiva competenza, nonché l’obbligo, in capo ai gestori delle attività, di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio.

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