Quando si lavora in prossimità di veicoli in movimento, su mezzi motorizzati, così come ambienti di lavoro con condizioni di scarsa visibilità è necessario indossare e far indossare correttamente Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), tra i quali, gli indumenti ad alta visibilità. Il compito di questo tipo di DPI è quello di rendere visibile gli individui che lo indossano a veicoli in movimento e a terze persone. Il loro utilizzo è necessario non solo nelle ore notturne, ma anche in quelle diurne ed è previsto sia in luoghi chiusi che all’aperto.

L’utilizzo di questi capi professionali è regolamentato dalla norma UNI EN ISO 20471:2017 entrata in vigore il 2 febbraio 2017 la quale stabilisce i requisiti dei DPI ad alta visibilità in modo da tutelare la sicurezza del lavoratore e dispone una classificazione per questi tipi di capi professionali oltre la composizione, il metodo di utilizzo e di manutenzione.

MARCATURA

Innanzitutto sugli indumenti ad alta visibilità deve essere presente una marcatura che fornisce tutte le informazioni necessarie al lavoratore e al datore di lavoro oltre alla classica marcatura CE.

Dalla marcatura deve essere identificabile il produttore (nome, marchio o identificazione del rappresentante autorizzato), il nome commerciale del prodotto o il suo codice identificativo, indicazioni sulla taglia.  Deve, inoltre, essere citata la norma di riferimento.

CLASSIFICAZIONE

In generale, la norma prevede una divisione in tre classi di appartenenza a seconda del livello di rischio dal quale tutelano e a seconda della quantità di materiale fluorescente (che garantisce la visibilità durante il giorno) e retroriflettente (che garantisce la visibilità notturna) che li costituisce.

In generale, ogni DPI che mira ad aumentare la visibilità del soggetto che lo indossa, ha un colore accesso (rosso, arancio o giallo) con inserti catarifrangenti di spessore e quantità variabile.

La scelta della classe va effettuato solo dopo un’attenta valutazione dei rischi. Solo in questo modo si potrà veramente comprendere quale tipo di DPI è il più adatto a proteggere il lavoratore.

Chiaramente la classe 3 è quella che garantisce maggiore visibilità.

  • I° Classe: la prima classe degli indumenti ad alta visibilità protegge da rischi minimi. Per rispettare la normativa, i capi appartenenti a questa classe devono essere composti da 0,14 m2 di materiale fluorescente, 0,10 m2 di materiale retroriflettente e almeno 2 metri di nastro riflettente largo 5 cm. Possono essere utilizzati per lavori su strade dove circolano veicoli con velocità inferiore a 30 km/h. Più generalmente, quindi, si tratta di strade private dove è presente poco traffico. Non sono, invece, idonei per essere utilizzati sui cantieri stradali;
  • II° Classe: gli indumenti appartenenti alla seconda classe sono idonei per la tutela dei lavoratori durante le ore diurne su strade urbane ed extraurbane dove la velocità dei veicoli non supera i 60 km/h. Devono essere composti da 0.50 m2 di materiale fluorescente, 0.13 m2 di materiale retroriflettente, 2.60 metri di nastro riflettente largo almeno 5 cm. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, giubbotti, giacche e pantaloni che hanno bande presenti su tutti i lati. Eventualmente, due indumenti di seconda classe, che vanno a coprire sia la parte superiore del corpo che quella inferiore, possono essere considerati come un indumento di terza classe;
  • III° Classe: negli indumenti di terza classe rientrano quelli composti dalla maggior quantità di materiale e che ricoprono maggiormente il corpo del lavoratore. Pertanto sono quelli più performanti e che proteggono dai rischi più elevati. Devono essere costituiti da 0.80 m2 di materiale fluorescente, 0.20 m2 di materiale retroriflettente e una banda di nastro riflettente lunga almeno 4 metri e ampia 5 cm. Le bande riflettenti, negli indumenti appartenenti a questa categoria, devono essere presenti sul tronco, sulle braccia e sulle gambe del lavoratore. Sono capi idonei per lavori effettuati nelle ore diurne, al crepuscolo e nelle ore notturne, sia in ambienti chiusi (come le gallerie) che autostrade, strade urbane e extraurbane con veicoli che transitano ad una velocità superiore ai 60km/h. Sono utilizzabili anche nel periodo invernale. Si tratta di tute, salopette e giacche lunghe.
REQUISITI

I DPI ad alta visibilità, oltre le quantità minime di materiale fluorescente e retroriflettente indicato dalla classe di appartenenza, devono possedere anche altre caratteristiche tra cui:

  • Essere resistenti, di fatto il lavoratore spesso opera in ambienti all’aperto e con condizioni climatiche variabili;
  • Le bande di nastro riflettente devono sempre essere presenti su tutti i lati dell’indumento. Ciò significa che il corpo del lavoratore deve esserne circondato a 360 gradi. È un requisito essenziale perché garantisce la visibilità della sagoma da qualsiasi punto di vista. È impossibile, infatti, prevedere da quale direzione, rispetto all’utilizzatore, arriveranno i veicoli;
  • Garantire l’efficacia dell’indumento, è altresì opportuno che eventuali loghi non vadano a coprire porzioni di materiale retroriflettente;
  • Le bande riflettenti siano apposte alle estremità degli arti dell’utilizzatore. In questo modo, infatti, chi è alla guida di un veicolo, percependo i movimenti del lavoratore, potrà più facilmente riconoscerne la figura.
MANUTENZIONE

Gli indumenti ad alta visibilità devono sempre essere mantenuti puliti. Macchie o residui di terra e polvere, infatti, possono comprometterne l’efficacia.

Innanzitutto, sull’etichetta del capo di abbigliamento deve essere presente il numero massimo di lavaggi a cui è possibile ricorrere prima di intaccare le caratteristiche, e quindi l’utilità, del capo stesso. Si tratta di un’indicazione a cui prestare particolare attenzione.

Inoltre, è sempre bene non lavare gli indumenti ad alta visibilità con prodotti aggressivi. In linea di massima, bisogna seguire attentamente le istruzioni fornite dal fabbricante.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Altra norma da tenere in considerazione, soprattutto per i lavori su strada, è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Gennaio 2019 che indica le procedure di apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Vi si stabilisce che i datori di lavoro devono fornire i propri lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuale adatti al rischio esistente, individuato dopo un’attenta valutazione, e devono provvedere alla loro formazione sull’utilizzo e sulla manutenzione.

È, infine, sempre bene far riferimento al Decreto Legislativo n° 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) che nel Titolo III disciplina l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Innanzitutto fornisce una definizione concreta di Dispositivi di Protezione Individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Tra questi, ovviamente, vi sono gli indumenti ad alta visibilità.

Il Decreto Legislativo 81/2008, inoltre, stabilisce che i DPI devono sempre essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il datore, oltre effettuare l’analisi dei rischi, dovrà fornire al lavoratore un’adeguata formazione sull’utilizzo e sulla manutenzione di qualsiasi DPI e, quindi, degli indumenti ad alta visibilità.