L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha pubblicato alcuni dettagli in merito all’Articolo 14 del D. Lgs 81/2015. Difatti, con la circolare n.49 del 15 marzo 2018, ha precisato il divieto di stipulare contratti di lavoro intermittenti in mancanza della valutazione dei rischi. Vediamo nello specifico.

Cosa regolamenta il D. Lgs 81/2015

Nell’articolo 1 del decreto 81 del 2015 è menzionata la possibilità di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per coloro in cerca di occupazione, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi da parte del governo. Sulla proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato emanato il presente decreto legislativo, in cui è specificato che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma di rapporto di lavoro più comune.

Il lavoro intermittente è definito nell’art. 13 come un contratto, anche a tempo indeterminato, in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa in modalità, appunto, intermittente o discontinua, a secondo delle esigenze. Le prestazioni possono essere svolte in periodi predeterminati dell’arco della settimana, mese o anno.
Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto intermittente è ammesso per un periodo non superiore alle 400 giornate nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento, avremmo di conseguenza un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Nel periodo in cui la prestazione non è eseguita, il lavoratore intermittente non maturerebbe nessun trattamento economico, salvo che non sia garantita al datore di lavoro la disponibilità a rispondere alle chiamate.

Le specifiche dell’articolo 14 e le precisazioni dell’INL

L’articolo 14 del d. lgs. 81/15 specifica che è vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  1. Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. Presso unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi entro i sei mesi precedenti;
  3. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non ha provveduto alla valutazione dei rischi per tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti.

Le precisazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano ed evidenziano che la violazione dell’articolo 14, lettera C, consegue nella trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono specificati tutti i rischi presenti in un’azienda. Deve essere redatto dal datore di lavoro e non è delegabile. Come specificato nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, la valutazione dei rischi è fondamentale ed attorno ad essa deve ruotare l’organizzazione della prevenzione all’interno dell’azienda.
Per mettere a norma la tua impresa, rivolgiti a Sicurezza Tirelli: la stesura del DVR sarà molto più semplice se la valutazione dei rischi è svolta da un vero professionista del settore.

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