I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e/o ad altri gravi infortuni sul lavoro, e per prevenire tali rischi si ricorre alle cosiddette linee vite.

Le linee vita, di cui non è ancora stata introdotta una definizione ufficiale e univoca di questi sistemi anticaduta, vengono descritte come cavi o binari rigidi su cui è collocato un elemento di connessione, come una navetta o un moschettone, che andrà poi collegato a sua volta all’uniforme indossata da uno specifico operatore.

Le Linee Vita vanno utilizzate quando si effettuano lavori in quota come ispezioni, lavorazioni di manutenzione straordinaria, manutenzione periodica di eventuali impianti o qualsiasi intervento che richiede l’accesso sulla copertura di una costruzione.

L’installazione di tale sistema avviene a carico di operatori formati ed esperti. In alcune regioni viene esplicitamente richiesta la frequenza di corsi specifici.

Secondo la norma, in fase di progettazione di una linea vita deve essere elaborato un documento definito ETC (Elaborato Tecnico della Copertura). A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento.

L’Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i seguenti contenuti:

  1. Elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100, in cui siano indicati:
    1. L’area di intervento;
    2. Le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture;
    3. Le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture;
    4. La distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione;
    5. Il punto di accesso;
    6. La presenza di eventuali dispositivi per l’accesso;
    7. La presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
    8. Il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura;
    9. I dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
    10. L’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
    11. I bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
    12. Le aree della copertura non calpestabili;
    13. Le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
    14. Le misure relative al recupero in caso di caduta.
  2. Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, ella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
  3. Planimetria di dettaglio della copertura in scala non inferiore a 1:100, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;
  4. Relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l’accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche;
  5. Certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio, installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento;
  6. Dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni::
    1. Installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
    2. Effettuazione dell’installazione secondo il progetto di cui ai punti 2) e 3);
    3. Fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);
    4. Messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
    5. Documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l’installazione;
    6. Manuale d’uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica.
  7. Piano di manutenzionedei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.