DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, che a seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa si prevede l’uso specifico di dispositivi idonei e in alcune circostanze vi è l’obbligo come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (d. lgs. 81/08).

Cosa sono i DPI?

L’art. 74 del d. lgs. 475/92 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale come :

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

È importante che i DPI abbiano dei requisiti ben precisi, ovvero che siano:

  • Adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • Compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
  • Facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • Adatti delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.

Bisogna sottolineare anche quali attrezzature non sono considerate DPI, ovvero:

  • Indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
  • Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • Attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
  • Materiali sportivi;
  • Materiali per l’autodifesa o dissuasione;
  • Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Le categorie dei DPI

I DPI vengono classificati in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa, nello specifico si hanno 3 categorie.

1. DPI di I Categoria

A questa categoria appartengono i dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità, come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc.
I DPI di I Categoria sono autocertificati dal produttore.

2. DPI di II Categoria

Semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il d. lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria).
È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

3. DPI di III Categoria

dispositivi di terza categoria proteggono invece il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto.

Alcuni esempi di DPI di 3° Categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, respiratori, isolanti, ecc).

I DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione.
Quindi avremo DPI per la protezione di:

  • Arti superiori;
  • Arti inferiori;
  • Occhi e viso;
  • Udito;
  • Testa;
  • Vie respiratorie;
  • Visibilità;
  • Corpo e pelle;
  • Cadute dall’alto.
DPI: obblighi

L’art. 77 del d. lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro al quale deve adempiere sull’uso dei DPI, ovvero, deve:

  • Occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
  • Individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI, in particolare per quanto riguarda l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore;
  • Occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
  • Assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
  • Destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • Informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI
  • Assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI, l’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.

Anche il lavoratore è soggetto agli obblighi stabiliti dal Testo Unico sulla Sicurezza, e deve:

  • Sottoporsi al programma di b e addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso;
  • Avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporvi alcuna modifica;
  • Segnalare eventuali difetti o inconvenienti;
  • Seguire le procedure aziendali per la riconsegna al termine dell’utilizzo.
Cosa valutare nell'acquisto dei DPI?

Prima di acquistare i DPI l’azienda deve valutare la situazione specifica dovuta alle lavorazioni da svolgere per poter adottare le giuste misure scegliendo DPI idonei.

Il fornitore deve rilasciare per ogni DPI un prospetto informativo contenente le indicazioni relative al fabbricante, al marchio CE, le istruzioni per l’uso, la conservazione, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione.

È consigliabile comunque coinvolgere un tecnico esperto sulla sicurezza per avere un quadro chiaro per la scelta idonea dei DPI da fornire ai lavoratori, in maniera da garantire il giusto confort, semplicità dell’uso e allo stesso tempo avere la maggior protezione per i lavoratori che faranno uso di essi.

DPI: le sanzioni

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di usare i DPI, è importante innanzitutto capire i motivi che inducono il lavoratore a comportarsi in modo scorretto, il primo provvedimento da adottare è quello del richiamo al lavoratore che non rispetta quanto stabilito dalla valutazione dei rischi e con annesse misure di protezione.

Di seguito riportiamo le sanzioni previste in caso di obblighi non rispettati dai soggetti interessati.

Per info e contatti:
Sede Legale – Viale della Libertà snc, 81040 Rocca d’Evandro (CE)
Sede Operativa – Via Arigni 134, 03043 Cassino (FR)
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