Il programma di miglioramento è un processo fondamentale per rendere valida la valutazione dei rischi e renderla conforme al Testo Unico del D.Lgs. 81/2008.
In sostanza, la valutazione dei rischi ha lo scopo di individuare le misure atte al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori e di programmarli nel tempo.
Il primo passo è sicuramente quello di individuare quali potrebbero essere i miglioramenti volti alla salute e sicurezza dei lavoratori, dunque, la valutazione dei rischi diventa essenziale, e nello specifico bisogna:
- Individuare i pericoli: a questa fase prendono parte tutte le persone che operano all’interno o per l’organizzazione, soprattutto i lavoratori; in questa fase, il ruolo dell’RSPP è determinante come dimostrato da diverse Sentenze che imputano, proprio a questa figura, la mancata individuazione che, da un operatore specializzato, ci si aspetta;
- Valutazione del rischio: mediante l’analisi del pericolo, individuazione delle misure di riduzione già attuate e, quindi, del rischio residuo, ovvero del rischio che permane nonostante le misure già adottate, può essere utile, ma non obbligatorio, in questa fase, definire e applicare un sistema di quantificazione del rischio da usare come strumento per la definizione delle priorità;
- individuazione delle misure di miglioramento: si ha proprio analizzando il rischio residuo, infatti, dopo aver circoscritto il rischio a ciò che ne rimane, qui possiamo andare a capire come migliorare i livelli di salute e sicurezza già ottenuti e per farlo, andremo a individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie.
E’ importante definire la prevenzione, in quanto sono quelle misure messe in atto al fine di ridurre la probabilità di incidenti, ma non di mitigare gli effetti, ad esempio, l’uso di un cartello che segnala il pavimento bagnato, segnala la condizione di rischio, riducendolo, ma non elimina la possibilità che qualcuno possa transitare e scivolare procurandosi danni.
Le misure di prevenzione vengono scelte in base ad una gerarchia come definita dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
- eliminare i rischi, dove è possibile, nel caso non lo è bisogna ridurli al minimo;
- rispettare i principi ergonomici dei luoghi di lavoro, per la scelta delle attrezzature, nei metodi e produzione del lavoro, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro;
- ridurre i rischi dalla fonte;
- Sostituire le cose più pericolose con quelle meno;
- Limitare il numero dei lavoratori esposti al rischio;
- Ridurre allo stretto necessario l’utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- Dare priorità alle misure di protezione collettiva anziché di quelle individuali;
- Monitorare la situazione sanitaria dei lavoratori;
- Informazione e formazione per i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave;
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Ne deriva dunque, una situazione molto chiara e precisa, che prevede:
- Eliminare i pericoli: è un operazione che va ad eliminare il pericolo, quindi è inutile adottare misure di prevenzione e protezione;
- Sostituzione: cambiare il modo di eseguire una certa operazione, oppure le attrezzature utilizzate, per sostituire qualcosa di pericoloso con qualcosa di meno pericoloso. In questo caso, le misure di prevenzione potrebbero rimanere utili per ridurre i rischi legati all’attività così come è stata modificata;
- misure organizzative: comprende l’adozione di procedure e sistemi atti a garantire il controllo delle attività oltre ad un fattivo processo di miglioramento grazie alla segnalazione. Rientrano in questa voce: registri e procedure di controllo, segnalazione eventi, formazione e sensibilizzazione, gestione appalti ecc.
Le misure di protezione sono quelle misure atte a mitigare gli effetti degli incidenti, tramite le misure collettive o individuali, dove, le prime sono volte a ridurre i danni per tutti i lavoratori interessati, mentre le seconde in maniera individuale.
Le misure di protezione collettiva sono più efficienti, in quanto vanno a proteggere più persone, ma anche le più difficili da eludere, alcune misure possono essere ad esempio:
- interruttore differenziale o salvavita;
- reti di protezione anticaduta;
- attrezzature e impianti antincendio
L’articolo 28 comma 2, prevede che il DVR debba contenere :
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Pianificazione delle misure di miglioramento
Come previsto anche dall’articolo 28 comma 2 lettera d, bisogna pianificare le misure di miglioramento, che dovranno prevedere:
- cosa verrà fatto: è necessario descrivere l’intervento in maniera da rendere ben chiaro cosa si dovrà fare, dovranno essere descritti in maniera molto pratica;
- quali risorse saranno richieste: l’adozione delle misure richiede l’assegnazione di risorse economiche e di personale o anche la possibilità di avvalersi di strumenti e persone esterne;
- chi ne sarà responsabile: il datore di lavoro dovrà individuare una persona che sarà responsabile dell’attuazione dell’intervento. Non sarà necessariamente solo lui ad occuparsene ma sarà lui che risponderà di eventuali ritardi o negligenze e sarà sempre lui ad avere l’ultima parola, ad eccezione del datore di lavoro, in modo che il processo di implementazione prosegua e non si blocchi in dispute interne;
- quando sarà completato: per ogni misura decisa, è necessario dare una data entro la quale andrà completato, la scadenza andrà definita in base al livello di rischio associato a quella misura, maggiore è il livello di rischio, prima sarà necessario attuare quella misura, pur tenendo conto dei tempi e risorse necessarie per la sua implementazione;
- come saranno valutati i risultati: una volta attuata la misura, sarà necessario capire se ha realmente portato giovamento o è stato inutile, questo per evitare di continuare a prendere decisioni che portano da nessun miglioramento.
- come integrare le azioni nei processi aziendali: perchè le misure siano realmente applicate e, quindi, possano diventare efficaci, non devono rimanere relegate all’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori ma devono diventare parte del processo aziendale, quindi è necessario definire le misure stesse come integrazione o modifica, quando possibile, di processi interni già in essere, piuttosto che aggiungere processi ulteriori che potrebbero non attivarsi, essendo estranei all’attuale modo di comportarsi.
Naturalmente, gli elementi pianificati possono modificarsi nel corso del periodo di riferimento in base all’evoluzione dei rischi, i risultati ottenuti durante l’implementazione ma anche in base a variazioni nelle risorse, anche economiche, disponibili per l’organizzazione.
Per le strutture più semplici, è sufficiente che le misure decise vengano controllate relativamente a scadenze ed effetti portati.

