L’ANCE e il Consiglio Nazionale Ingegneri hanno messo a punto il 1° Focus sulla fornitura di calcestruzzo in cantiere, atto alla garanzia di adeguati livelli di sicurezza. La nota condivisa nella circolare n.315/2018 del 14 novembre, mette in evidenza la netta distinzione tra semplice fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per cui ènecessario redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). 

Tale differenza è fondamentale per capire la tipologia di documentazione da redarre e di regolamentazione da seguire dai due principali soggetti coinvolti: la ditta fornitrice del calcestruzzo e la ditta affidataria del materiale.

Normativa di riferimento

Il 10 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare in cui ha trasmesso la procedura da seguire per la fornitura di calcestruzzo, contenente indicazioni operative, per entrambe le imprese e i loro lavoratori coinvolti, su come attuare il coordinamento reciproco (così come stabilito dall’art. 26 del d.lgs. 81/08). Alla procedura si aggiungono anche due modelli che si consiglia di compilare nell’ambito di una riunione di coordinamento, promossa dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Nel 2016, una nota del Ministero agli Ispettori del Lavoro, ha chiarito anche la differenza tra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: “si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.”

Sentenza n. 11739/2017 della Corte di Cassazione

Infine, la sentenza n. 11739/2017 della Corte di Cassazione ha posto nuovamente il problema della richiesta di POS per la consegna di calcestruzzo mediante pompaggio, definendo che si tratta di prestazione d’opera da parte del fornitore nel caso in cui il personale si sia occupato del pompaggio e, in tale caso, l’azienda avrebbe dovuto consegnare un POS.

Nel trattare la fase del pompaggio, oggetto della citata sentenza, la procedura identifica tale operazione come utilizzo del braccio della pompa, in quanto la movimentazione del braccio è considerata in tutto e per tutto un metodo di consegna, alla stregua della movimentazione del braccio delle gru con cui si scaricano vari componenti in cantiere, e non una partecipazione alla posa in opera.

Infatti, fra i compiti del lavoratore dell’impresa fornitrice è presente quello di non partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non tenendo e non manovrando il terminale in gomma della pompa. Tale operazione non rientra di fatto nelle mansioni del pompista.

La sentenza ha portato molti coordinatori per la sicurezza a preferire la redazione del POS, a prescindere che si tratti di “mera fornitura” o di “posa in opera” del calcestruzzo.

I fattori da tenere in considerazione

Per fare un pò di chiarezza e dare indicazioni precise a seguito della sentenza, nella suddetta circolare, sono stati messi in evidenza vari punti:

  • Il primo è la non obbligatorietà della redazione del POS: la fornitura di materiali in cantiere, infatti, prevede esclusivamente l’obbligo di informazione e coordinamento reciproco tra impresa affidataria e impresa fornitrice;
  • Il secondo è la necessità dello scambio di informazioni tra ditta fornitrice ed impresa, nell’ambito di una riunione di coordinamento in cui compilare documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia, sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso di infortunio, di cui una copia deve essere consegnata agli operatori addetti alla consegna del calcestruzzo. È importante che tale riunione sia promossa dallo stesso coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.

Nella circolare viene dunque riepilogata la normativa di riferimento, mettendo in evidenza:

  • La corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura del calcestruzzo;
  • Le modalità per effettuare il coordinamento tra l’impresa fornitrice e affidataria, definendo in dettaglio ruoli e responsabilità;
  • I contenuti della formazione e informazione del personale delle due imprese, addetti al trasporto e alla consegna del calcestruzzo.

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