La legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, ha introdotto significative novità che investono la figura del Preposto in azienda, i cui compiti vengono ampliati e rafforzati, ritoccando gli articoli 18, 19, 26 e 37 del D.Lgs.81/08, Testo Unico della sicurezza.

Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2 del D.Lgs 81/08, il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Tuttavia, l’individuazione e la nomina dei preposti non era un preciso obbligo (art.18 del D. lgs. 81/2008) del datore di lavoro, mentre l’articolo 299, che tratta il principio dell’esercizio di fatto delle funzioni, assoggettava alle sanzioni proprie tutti i soggetti che rispettavano la definizione di preposto pur senza nomina formale.

Le recenti modifiche al D. Lgs. 81/2008 puntano evidentemente a sanare tale contraddizione, introducendo, a carico del datore di lavoro l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza […]”

Quali sono le principali novità?

1.Nuovo obbligo del datore di lavoro: modifica dell’art.18

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del Testo Unico, Il Datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e nominare esplicitamente il preposto per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.

2.Nuovi obblighi del preposto: modifica dell’art.19

La nuova normativa modifica l’articolo 19 del D.Lgs 81/2008, introducendo i seguenti nuovi obblighi per la figura del preposto. Oltre agli oneri già presenti, il proposto deve:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
  • In caso di rilevazione di non adeguatezza comportamentale di un lavoratore, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme e fornire indicazioni necessarie a garantire la sicurezza delle azioni svolte dal lavoratore. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il proposto deve interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti.
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente, se presente) le non conformità rilevate.

3.Formazione del preposto: modifica art. 37

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione.

In tale accordo verranno modificati anche alcuni aspetti quali:

  • verrà rivisto il percorso formativo dei preposti, prevedendo inoltre un aggiornamento non più quinquennale ma biennale (non ancora in vigore, come specificato dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 16/02/2022)
  • individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
  • determinazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

4.Appalti e sanzioni: modifica art. 26

Con il Decreto Legge 146/2021, viene modificato l’articolo 26 del D.Lgs 81/2008: il nuovo provvedimento stabilisce che, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o sub-appalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare /espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Considerate le modifiche apportate al Testo Unico e considerato il nuovo ruolo di responsabilità rivestito da questa figura, sono state individuate nuove sanzioni per la figura del preposto:

  1. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis);
  2. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

In conclusione, possiamo affermare che tali novità impongono al datore di lavoro di procedere ad un’attività valutativa volta ad individuare la presenza di soggetti che, per mansione (capo reparto, coordinatore, etc.) o per dato di fatto (preposto di fatto) rientrano nella definizione di preposto e di conseguenza, se individuati, formalizzare la nomina e garantirne l’adeguata formazione.

È evidente che tutte le novità introdotte, così come il ben noto obbligo di valutazione dei rischi, poggiano su un principio di maggior effettività, anziché di mera burocrazia.