Secondo il d. lgs. 81/08 ci sono specifiche figure all’interno dell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, ognuna dei quali con specifici compiti.
Nel caso in cui un cittadino o committente ritenga di essere in grado di eseguire lavori edili, c.d. minori e in economia senza l’ausilio di terzi, il Testo Unico non è applicabile in quanto non si individua (in questo caso) un datore di lavoro vero e proprio.

Come si può collocare questa figura quindi? Esistono 3 possibilità per il privato che vuole eseguire i lavori edili in autonomia:

  1. Eseguirli senza ausilio del personale: il proprietario dell’immobile, prima di iniziare con i lavori, deve accertarsi della necessità di eventuali abilitazioni che devono essere rilasciare dall’amministrazione competente. In seguito, dovrà ottemperare quanto previsto dal decreto e, in assenza dei rilasci necessari, potrà intraprendere i lavori senza aiutanti;
  2. Eseguirli con altre persone che abbiano o meno il vincolo di parentela: in questo caso, il committente riveste la figura di datore di lavoro con tutti i suoi obblighi, dal versamento dei contributi agli oneri assicurativi, fino alla titolarità della prevenzione infortuni. Chiunque intervenga nei lavoro, deve essere regolarizzato come dipendente, quindi sarà necessario provvedere alla redazione del POS, alla formazione dei dipendenti e a fornire i dispositivi di sicurezza individuali. Le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni normative e i lavoratori dovranno anche essere provvisti di tesserino personale;
  3. Commissionarli a lavoratori autonomi: dopo una prima verifica dell’idoneità tecnico-professionale (come previsto nell’allegato XVII del Testo Unico Sicurezza), bisognerà richiedere la seguente documentazione:
    • Iscrizione camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale legato alla tipologia di appalto;
    • Documentazione che attesti la conformità delle disposizioni di macchinari e attrezzature;
    • Elenco dei dispositivi di protezione individuali;
    • Attestazioni della formazione ed idoneità sanitaria;
    • Attestazioni della formazione ed idoneità sanitaria.
    In seguito, il committente dovrà trasmettere all’ente competente la documentazione relativa alla notifica preliminare, il DURC e la dichiarazione di verifica dell’idoneità.

Sul committente, quindi, ricade la responsabilità civile, penale ed amministrativa (quest’ultima solo in caso di società), in quanto deve comunque garantire ai propri lavoratori di essere datore di lavoro come individuo o persona giuridica.

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