L’Ispettorato illustra nella circolare anche il nuovo ‘obbligo di addestramento’ che riguarda tutti i lavoratori per effetto delle modifiche dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure, ecc. e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.
Su cosa deve avvenire l’addestramento in azienda
Procedure aziendali, mansionari, rischi particolari, procedure di emergenza e Soccorso, squadre Rescue, esercitazione in caso di anomalie, esercitazioni all’uso di prodotti e/o sostanze chimici, all’uso di attrezzature, DPI di terza categoria o dispositivi di Sicurezza, costituzione del rapporto di lavoro, trasferimento del lavoratore, cambiamento di mansioni del lavoratore, introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi, evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi
Sanzioni e violazioni
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Cosa Offriamo
Abbiamo sviluppato un’offerta di sessioni di addestramento complete e diversificate, pensate per accompagnare tutte le attività in grado di adattarsi a tutte le esigenze aziendali e del Servizio di Prevenzione.
Diamo la possibilità di istituire un registro di addestramento digitale, adattabile a qualsiasi azienda, utile a rendicontare ogni intervento di addestramento in funzione dei programmi imposti, con modulistica di supporto precompilata per registrare ogni sessione.
Grazie ai nostri tecnici ed istruttori, siamo di supporto ai corsi di addestramento presso la nostra sede o direttamente in azienda, con l’uso diretto delle attrezzature o dispositivi di sicurezza aziendali, per progetti formativi come:
- addestramento pratico uso dpi terza cat. – imbracature di sicurezza e dispositivi anticaduta
- addestramento addetti uso dpi iii cat. otoprotettori
- addestramento di apparecchi di protezione delle vie respiratorie (a.p.v.r.) dipendenti a filtri, maschere granfacciali semi maschere ecc…
- addestramento di apparecchi di protezione delle vie respiratorie (a.p.v.r.) indipendenti autorespiratori e dispositivi di evacuazione ed emergenza
- formazione e addestramento alla movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto-movimenti ripetuti-traino e spinta)
- corso di formazione per lavoratori addetti all’uso di videoterminali
- corso di addestramento pratico dpi 3° cat e utilizzo linee vita
- gestione di rilasci/sversamenti accidentali di sostanze chimiche pericolose
https://www.sicurezzatirelli.it/addestramento/corsi-uma
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