La valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti per poi considerarne le interferenze reciproche e le conseguenze complessive.

Di seguito, prenderemo in analisi le sostanze presenti, i processi di lavorazione, i locali, i depositi di liquidi combustibili, e gli impianti.

Nelle aziende agricole non sono poche le norme antincendio che individuano gli elementi critici che possono essere presenti.

Li elenchiamo qui di seguito.

Stalle

Non essendo specificatamente menzionate nel decreto, si è posta la questione della pericolosità. Una nota ministeriale ha chiarito che il materiale in esse contenuto (fieno e paglia) è altamente infiammabile, le deiezioni animali producono formazioni di biogas, nonché la presenza di impianti tecnologici fanno sì che anche tali ricoveri animali rientrino nel merito della normativa nel caso di superfici superiori ai 1000 mq o per depositi di paglia superiori per quantitativi > ai 500 q.li (limite stoccaggio fieno di 50.000 Kg) e presenza di fabbricati esterni in un raggio superiore ai 100 metri.

Depositi in legnami

Sono sottoposti alla normativa i depositi di legna da ardere, paglia, fieno, canne, fascine, carbone vegetale, carbonella, sughero e altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto, superiori a 1000 q.

Mulini

In questo caso i mulini destinati alla macinazione di cereali, elettrici o azionati da motore a scoppio sono assoggettati ai controlli se la loro superficie supera i 1000 mq o con potenzialità giornaliera > a 200 q.li.

Depositi in concimi

Sono sottoposti alla normativa i depositi di concimi chimici a base di nitrati, fosfati e fitofarmaci con potenzialità globale superiore a 500 q.

Depositi di GPL in serbatoi fissi

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg.
Per i depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3.

Gruppi elettrogeni

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Impianti per la produzione del calore

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili

Depositi con capacità globale superiore a 1 mc
Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio: con capacità globale di potenza maggiore 100.000Kcal.

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione con capacità globale maggiore di 25 metri cubi.
Autorimesse private: SOLO con più di 300 mq.

Prevenzione incendi: cisterne mobili di gasolio carburante (Diesel Tank)

Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento, è configurato come un distributore di gasolio e rientra nelle attività di prevenzione incendi se il suo volume supera i 6000 litri. Allo stesso modo più serbatoi adiacenti realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.

Come previsto dal comma 1, art. 1-bis della legge 116 del 11 agosto 2014, sono esonerati dall’iter amministrativi di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (SCIA antincendio) i depositi di combustibile ad uso agricolo di capacità inferiore a 6000 litri anche se muniti di erogatore.

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