E’ notizia di questi giorni che dal 12 ottobre 2017 sarà modificata la regolamentazione degli infortuni sul lavoro. Infatti, i datori di lavoro dovranno segnalare all’INAIL, per via telematica, gli infortuni dei dipendenti che hanno riportato una diagnosi superiore ad un giorno (d.m. n. 183 del 2016).
Con il decreto n. 183/2016 del Ministero del Lavoro, i datori sono tenuti a comunicare entro le 48 ore che seguono la ricezione del certificato medico, la presenza di incidenti che hanno causato infortuni ai lavoratori, anche se la durata è di un 1 solo giorno.
In passato, invece, era stabilito che l’istituto potesse intervenire solo se gli infortuni superavano i 3 giorni.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Con la circolare n. 92/2015, l’INAIL ha abolito il registro degli infortuni ma non la denuncia; il datore ha comunque l’obbligo di comunicare gli infortuni entro le 48 ore, corredando la comunicazione con i riferimenti al certificato medico (già inoltrato all’istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria al rilascio).
La trasmissione può essere effettuata solo per via telematica, così come stabilito dall’articolo 21 del d. lgs n. 151/2015 del 22/03/2016, sia per quanto riguarda la comunicazione del datore di lavoro, sia per la comunicazione del medico o della struttura sanitaria competente. Anche il certificato d’infortunio e di malattia professionale deve essere inviati esclusivamente per via telematica.

Inoltre, la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 73388/15, ha stabilito che l’infortunio sul lavoro non è sempre risarcito; la decisione è stata presa in merito ad un caso in cui un dipendente chiedeva il risarcimento per alcuni danni causati da una caduta all’interno di un edificio.

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