La Legge Regionale n.13 del 08/07/2019 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, impone l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività a piano terra, ad eccezione dei locali residenziali e i vani tecnici per impianti. Al termine della misura annuale è obbligatoria la trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC.
Cos'è il gas Radon?
La definizione tecnica di Radon: “Il Radon è un gas naturale (gas nobile radioattivo, che si forma dal decadimento alfa del Radio che a sua volta si forma dal decadimento alfa dell’Uranio) con numero atomico 86 e con numero di massa atomica relativa 222. È incolore, inodore, insapore, praticamente invisibile in condizioni normali. Nonostante sia impossibile vederlo è però causa di radiazioni, anzi è ritenuto la sorgente più importante di radiazioni all’interno degli edifici. Essendo un gas naturale è generato in modo naturale da alcune rocce della crosta terrestre, tra cui tufo, graniti e pozzolane”.
Nei luoghi aperti, il Radon emerge dal suolo o viene portato in superficie dalle acque terrestri, diffondendosi rapidamente nell’atmosfera, mentre nei luoghi chiusi o sotterranei questo gas non riesce a disperdersi nell’atmosfera, formando così concentrazioni molto elevate.
Alte concentrazioni sono decisamente pericolose, non a caso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, classifica il Radon come elemento cancerogeno. Alcuni studi dimostrano che le inalazioni di gas Radon rappresentano la seconda causa di cancro ai polmoni. Per questo la Regione Campania, così come altre regioni d’Italia, ha predisposto l’obbligo della misurazione. Il Radon è tanto invisibile quanto letale, e bisogna agire per tempo.
Gli obblighi previsti:
Di seguito un elenco degli obblighi previsti:
- Per gli ambienti destinati ad attività, ai committenti è fatto obbligo di avviare una misurazione annuale (su base semestrale) del livello di concentrazione di attività del gas radon ed a trasmettere gli esiti al Comune interessato e ad ARPAC;
- Entro 18 mesi dal 16/07/2019 (ovvero entro il 16/01/2021) ogni attività suddetta è obbligata ad inviare al Comune e all’ARPAC i risultati delle misurazioni annuali della concentrazione del gas Radon all’interno del proprio locale;
- La mancata trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC comporterà la sospensione della certificazione di agibilità del locale e quindi:
- Possibile chiusura del locale per inagibilità;
- Impossibilità di affitto o vendita del locale, per mancanza di agibilità;
- Impossibilità di effettuare future richieste al SUAP per subentri, volture, variazioni dell’attività;
- Impossibilità di avviare nuove attività nel locale;
- In caso di presenza di assicurazioni su danni o eventi avversi, possibile non applicabilità di contratti di assicurazione.
È da notare che la legge impone una misura di durata annuale, per cui in caso di non esecuzione nei tempi prescritti, il locale risulterà interdetto per almeno 1 anno, nel frattempo che vengano effettuate le misurazioni.
Quali locali devono effettuare la misurazione del gas Radon?
Gli esercenti di attività con locali aperti al pubblico sono obbligati alle misurazioni del gas Radon per i locali interrati, seminterrati e a piano terra, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.
Come si eseguono le misure?
Il metodo con cui sono effettuate le prove è quello definito dal seguente standard internazionale: UNI ISO 11665-4:2015 – misura della radioattività nell’ambiente – aria: radon-222 – Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva.
Le campagne di misurazioni sono annuali, al termine delle due campagne di misura semestrali, assieme al secondo rapporto di prova, dovrà essere inviato un ulteriore rapporto riepilogativo delle 2 campagne di misura, con l’indicazione dei valori di concentrazione media annuale di attività di Radon, per ciascun punto di misura (come richiesto dalla Regione Campania – Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13).
Cos'è il rapporto di prova che viene rilasciato?
Al termine delle rilevazioni e delle successive analisi per la determinazione della concentrazione del Radon, l’organismo di misura rilascia un rapporto di prova, contenente i risultati delle misure, al committente.
I limiti fissati e la tecnica delle misurazioni del gas Radon
Il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di Gas Radon in ambiente chiuso non può superare 300 bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Qualora gli esiti di concentrazioni dovessero risultare superiori ai limiti fissati, l’immobile dovrà essere sottoposto a risanamento e le opere non potranno superare i 12 mesi.
Il servizio offerto da Sicurezza Tirelli
Offriamo un servizio completo di misurazione della concentrazione di gas Radon all’interno di edifici e strutture, in risposta alla normativa vigente.
I nostri ambiti di intervento:
- Sopralluogo ed elaborazione di un Piano di Campionamento conforme alla Norma UNI ISO 11665-4:2015;
- Elaborazione del Piano di Campionamento specifico per l’attività;
- Disposizione dei dosimetri del 1° semestre in punti strategici della struttura;
- Ritiro dei dosimetri del 1° semestre e posizionamento dei dosimetri del 2° semestre;
- Ritiro dei dosimetri del 2° semestre, da parte del tecnico, ed invio dei dosimetri presso il laboratorio di radioprotezione con sistema qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il rapporto di prova viene firmato da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di III° grado;
- Elaborazione della Relazione Finale, da allegare al rapporto di prova del laboratorio; ed inoltro della documentazione al Comune e all’ARPAC.
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza in materia, contattaci.
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