Cosa vedremo nell’articolo:

  1. Introduzione all'organigramma aziendale:
    • Importanza della chiara attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • Utilità dell'organigramma aziendale per individuare i ruoli e le relazioni tra i soggetti coinvolti.
  2. Le figure dell'organigramma della sicurezza:

    Datore di lavoro:
    • Responsabilità primaria di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori;
    • Obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • Possibilità di delegare alcune funzioni ma mantenendo l'obbligo di vigilanza.
    Dirigente:
    • Attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività lavorativa;
    • Obbligo di formazione specifica.
    Preposto:
    • Sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive e la sicurezza;
    • Identificabile in base ai compiti concreti svolti.
    Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
    • Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
    • Collaborazione stretta con il datore di lavoro per redigere il DVR.
    Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):
    • Supportano il RSPP nelle aziende di maggiori dimensioni o con più sedi operative.
    Medico Competente (MC):
    • Sorveglianza sanitaria e prevenzione;
    • Requisiti di formazione specifici.
    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
    • Eletto e formato in relazione al numero di lavoratori;
    • Consultato per la valutazione dei rischi e la formazione.
    Addetti all'Emergenza e Antincendio:
    • Formati per la prevenzione degli incendi e le emergenze;
    • Designati dal datore di lavoro in base al DVR.
    Addetto al Primo Soccorso:
    • Designato per interventi di emergenza sanitaria;
    • Nomina basata sulla valutazione del rischio aziendale e collaborazione con il Medico Competente.
L'organigramma aziendale e le responsabilità in materia di sicurezza

L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno dei cardini fondamentali per armonizzare la conduzione dei lavori e per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per rendere chiaro a tutti “chi fa cosa”, è molto utile elaborare un “organigramma aziendale”, inteso come valido strumento per individuare tutti i soggetti coinvolti nell’interazione lavorativa, il modo in cui sono collegati, come vengono collocati nell’insieme e come si devono relazionare gli uni con gli altri.

Le figure dell'organigramma della sicurezza

La tipologia di organigramma maggiormente diffusa è l’”organigramma verticale” con sviluppo dall’alto verso il basso, dove all’apice è collocato il Datore di Lavoro e a scendere tutte le altre figure professionali previste dal D. Lgs. 81/2008 e sue m.i.:

  • Datore di lavoro;
  • Dirigente;
  • Preposto;
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
  • Medico Competente (MC);
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • Addetti all’emergenza: Addetto antincendio e Addetto al primo soccorso.

Ogni figura ha degli obblighi e delle responsabilità relative al proprio incarico e nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e sue m.i., ma sono comunque uniti dallo stesso compito: il concorde e attivo impegno nell’attuazione, controllo e verifica periodica delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Datore di lavoro

In un luogo di lavoro, qualunque esso sia, per qualsiasi tipologia di attività svolta, e in qualsiasi forma societaria sia stata organizzata, il Datore di lavoro è la figura senza la quale non avrebbe inizio alcun tipo di attività lavorativa.

Il D. Lgs. 81/2008 e sue m.i.  all’art. 2, lettera b, definisce il DL come: “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; ..”.

Tale definizione ci permette di dichiarare che sia in capo al datore di lavoro un obbligo essenziale e non delegabile: TUTELARE IN PRIMIS LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI PROPRI SOTTOPOSTI, nel rispetto delle misure generali di tutela previste dall’art. 15.

La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori è il primo e più importante adempimento al quale il Datore di Lavoro deve ottemperare per arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

Pertanto, il datore di lavoro, nel rispetto dell’art. 17 (“obblighi del Datore di Lavoro non delegabili”), è tenuto ad elaborare un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”, attenendosi ai contenuti disposti dall’art. 28 (“oggetto della valutazione dei rischi”) e nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli del D. Lgs. 81/2008 e sue m.i.. (argomento di rilievo in uno dei prossimi articoli che verranno pubblicati).

Altri obblighi a carico del datore di lavoro sono quelli contenuti nell’art. 18 (“obblighi del Datore di Lavoro delegabili”), per il cui assolvimento può avvalersi di una persona di fiducia utilizzando la delega di funzioni disciplinata dall’art. 16, con la quale, nel rispetto di precisi requisiti richiesti dall’art. stesso, trasferisce competenze organizzative e gestionali ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. Al DL resta, in ogni caso, l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato.

Dirigente

Secondo la definizione data dall’art. 2 il dirigente è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone di fiducia per l’assolvimento di obblighi delegabili attraverso una delega di funzioni di cui all’art. 16. Per l’effettiva regolarità dell’incarico, il designato dovrà frequentare un corso di formazione come richiesto dall’art. 37, e nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Gli obblighi a suo carico sono contenuti nell’art. 18.

Preposto

Secondo la definizione data dall’art. 2, il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto si colloca in una posizione strategica, di “regista”, in quanto è tenuto a visionare ed organizzare il lavoro facendo applicare le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro e/o dal dirigente.

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore; pertanto può essere inquadrato come preposto, colui che in azienda assume il ruolo di capo-ufficio, capo-squadra, capo-cantiere, capo-sala, capo-reparto, poiché rientrano nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti rispettivamente dell’ufficio, della squadra, del cantiere, della sala, ..

Per l’effettiva regolarità dell’incarico, il designato dovrà frequentare un corso di formazione così come previsto dall’art. 37 e nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Gli obblighi a suo carico sono contenuti nell’art. 19.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Riprendendo l’art. 17 (“obblighi non delegabili del Datore di Lavoro”), il datore di lavoro è tenuto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definito dall’art. 2 come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi”. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è definito sempre all’art. 2 come “ l’ insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Anche nel caso di nomina di un RSPP, il datore di lavoro non è esonerato dalla propria responsabilità in materia, detenendo lui i poteri decisionale e di spesa.

Gli obblighi a carico del RSPP sono definiti all’art. 33, che sostanzialmente riguardano l’individuazione dei pericoli, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e la conseguente elaborazione di tutte le misure di sicurezza associate ad eventuali procedure di sicurezza; tutto questo può essere definito come attività di collaborazione stretta con il Datore di Lavoro al fine di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui all’art. 17, e di cui parleremo più approfonditamente in uno degli articoli che verranno redatti prossimamente.

Il documento cosi redatto, verrà utilizzato per espletare un ulteriore compito del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché la programmazione e l’erogazione di interventi informativi dei lavoratori nel rispetto dell’art. 36.

Ultimissimo compito della figura professionale in questione, è la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, durante la quale deve essere redatto un verbale, di cui si rimanda al modello di riferimento.

In considerazione dell’art. 34 – (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), salvo che nei casi di cui all’art. 31, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, nelle ipotesi previste nell’Allegato III, a seguito di formazione specifica nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere affiancato da un’altra figura, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), definito all’art. 2 come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)”.

Viene sostanzialmente nominata per poter aiutare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, in presenza, per esempio, di aziende con più sedi operative.

Medico competente

Il MC effettua la sorveglianza sanitaria in relazione alle varie problematiche di salute dei lavoratori promuovendo un’opera di prevenzione che permette di limitare le conseguenze che potrebbero incidere sulla salute del prestatore di lavoro esprimendo, quando occorre, il cd. giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Lo stesso visita, congiuntamente al RSPP, gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che ha comportato l’esposizione a tali agenti, e altre incombenze riportate dall’art.25 nel Testo Unico.

È opportuno ricordare che, per essere MC, oltre al prescritto corso di laurea in medicina e  chirurgia, è necessario possedere alcuni requisiti e/o titoli, come:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per svolgere le loro funzioni, devono essere eletti e formati in relazione al numero di lavoratori presenti in azienda, nella misura minima di un rappresentante se nell’azienda ovvero nell’unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, n. 7, D.L.vo cit.).

Il RLS, tra le sue attribuzioni (v. art. 50, D.L.vo cit.), può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 e  partecipa alla riunione periodica, di cui all’articolo 35 D.L.vo cit..

Nel tempo si è assistito ad una evoluzione del sistema, si è passati da un modello nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, a uno di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente al raggiungimento dell’obiettivo prevenzionale.

Il lavoratore, diviene titolare del dovere di osservare le regole in tema di sicurezza,  di utilizzare correttamente i macchinari, di usare i dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) e di segnalare ogni anomalia inerente alla sua attività lavorativa al preposto o al dirigente.Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto, il debito  di sicurezza che grava su di lui, è direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una  formazione, un’informazione e un addestramento adeguati alle mansioni.

Addetti all'emergenza ed antincendio

La designazione o nomina dell’Addetto Antincendio è un preciso obbligo che scaturisce dall’art.18 del D.Lgs. 81/08, il quale indica gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Il numero dei lavoratori incaricati della lotta antincendio deve essere commisurato a quanto emerso dal DVR e dal Piano di Emergenza, dove previsto, il nominativo degli Addetti devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Le squadre antincendio sono composte da lavoratori formati con un apposito corso (ex art. 43, D.L.vo cit.), in base al rischio d’azienda, generalmente erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

E’ la figura che ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. Il responsabile, sia della nomina sia della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore di Lavoro.

Addetti al primo soccorso

La figura dell’Addetto al Primo Soccorso rientra a pieno titolo nell’ampio panorama della Gestione delle Emergenze all’interno di un ambiente di lavoro, esso può essere definito come il lavoratore preventivamente designato a compiere un insieme di azioni e interventi che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, in attesa dell’arrivo di personale più qualificato.

La nomina dei lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di Addetto al Primo Soccorso ed il numero di addetti, spetta al datore di Lavoro, tale atto va svolto valutando la natura dell’azienda, le sue dimensioni e le operazioni che si svolgono all’interno, e tali valutazioni vanno prese in sincronia con il Medico Competente se è presente nell’azienda o unità produttiva presa in esame.