Oggi nei cantieri temporanei e mobili il ponteggio metallico (opera provvisionale) sia A telai prefabbricati e/o a tubi e giunti è la misura di prevenzione e protezione più diffusa quando si devono eseguire lavorazioni in altezza.

La normativa consente il suo impiego purché nei cantieri in cui vengono usati deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 del d. lgs. 81/2008 e copia del PIMUS.

Idoneità delle opere provvisionali

Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX del d. lgs. 81/08.

Ponteggi e opere provvisionali

Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII del d. lgs 81/08.

Opere provvisionali: montaggio e smontaggio ponteggi

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza, realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzato integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro assicura che:

  • Lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  • I piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
  • Il ponteggio è stabile;
  • Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
  • Il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al PIMUS, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione degli addetti e/o preposti al montaggio è confermata da un attestato di frequenza al corso di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi reso obbligatorio dal d. lgs. n. 81/2008, al fine di:

  • Integrare le indicazioni generiche contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale, che comunque continuerà ad accompagnare la vita e l’uso del ponteggio;
  • Indicare le procedure necessarie per eseguire in sicurezza l’impianto e la gestione, di volta in volta, per ogni singolo utilizzo dei ponteggi (considerando che esse sono sempre diverse da Cantiere a Cantiere, anche se i ponteggi sono gli stessi);
  • Fornire agli utilizzatori (che dovranno essere identificati e tecnicamente validi) una chiara guida operativa per tutte le operazioni di montaggio e/o trasformazione e /o smontaggio del ponteggio.

Inoltre tale formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

  • La comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  • La sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
  • Le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  • Le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
  • Le condizioni di carico ammissibile;
  • Qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Per ogni lavoratore addetto, è necessario allegare l’attestato di frequenza al corso di abilitazione e ai corsi di aggiornamento periodico previsti dal sopra citato Decreto Legislativo.

Il preposto e/o chi sovrintende le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio, ha il compito di:

  • Prima di iniziare i lavori, verificare che siano disponibili i Disegni esecutivi necessari per il montaggio, il libretto di autorizzazione ministeriale, le documentazioni varie (relative a verifiche sui piani di appoggio, sugli ancoraggi, ecc.), le attrezzature, i dispositivi di protezione collettivi ed individuali e quanto altro necessario per il corretto svolgimento delle operazioni sul ponteggio;
  • Durante il lavoro, verificare che il ponteggio sia montato secondo le indicazioni riportate nel presente PIMUS e di tutte le altre disposizioni sopra riportate (incluso il corretto e costante uso dei DPI, dei DPC, delle imbracature, ecc.);
  • Interrompere le operazioni dei Lavoratori addetti, in caso di maltempo improvviso e/o di altre possibili cause che possono generare pericolo grave ed imminente, ecc.

Uso del ponteggio

Per ogni lavoratore addetto, è necessario allegare l’attestato di frequenza al corso di abilitazione e ai corsi di aggiornamento periodico previsti dal sopra citato Decreto Legislativo.

Il preposto e/o chi sovrintende le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio, ha il compito di:

  • Sopra i ponti di servizio sarà vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non intralcerà i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro ed il cui peso sarà sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;
  • È fatto divieto di lavoro sugli impalcati ed i ponti di servizio se non dotati un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso tratterrà persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola;
  • L’impalcato del ponteggio sarà corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile, per cui ci si atterrà ai limiti di carico previsti;
  • Si accederà ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale portatili, queste saranno intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una dell’altra, sporgeranno di almeno un metro dal piano di arrivo, saranno protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;
  • È vietato salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio;
  • È vietato correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;
  • Si eviterà di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio;
  • La caduta dall’alto di utensili o attrezzi sarà evitata vincolandoli con apposito cordino e riponendoli in apposita borsa porta attrezzi;
  • In presenza di forte vento il ponteggio dovrà essere abbandonato.

L’allegato XIX del d. lgs. 81/2008 elenca le verifiche che devono essere effettuate durante l’uso di ogni ponteggio.

Prima e durante l’uso del ponteggio il responsabile del ponteggio dovrà controllare ad intervalli periodici (settimanalmente, o con frequenza maggiore, se vi sono state perturbazioni atmosferiche, modifiche sul lavoro, ecc.):

  1. Le condizioni atmosferiche e in particolare la presenza di vento o neve;
  2. La presenza del disegno esecutivo conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
  3. La presenza del progetto in caso di non conformità agli schemi tipo e altezza superiore ai 20 m, firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;
  4. La presenza della documentazione riguardante l’ultima verifica effettuata;
  5. Il buono stato d’uso di tutti gli elementi che lo compongono;
  6. Sostituire eventuali elementi che dovessero risultare in cattive condizioni (deformazioni, rotture, ossidazioni e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza degli stessi);
  7. La regolarità degli impalcati ed il loro fissaggio al ponteggio;
  8. La distanza tra l’impalcato e l’opera servita;
  9. L’efficienza del parasassi al fine di intercettare i materiali eventualmente caduti dall’alto;
  10. L’efficienza del serraggio dei giunti;
  11. L’efficienza degli ancoraggi;
  12. La verticalità dei montanti;
  13. L’orizzontalità dei correnti e dei traversi;
  14. L’efficienza delle controventature di facciata e in pianta (linearità delle aste stato di conservazione dei collegamenti ai montanti, stato di conservazione degli impalcati);
  15. L’efficienza dei dispositivi di blocco degli impalcati;
  16. L’esistenza di parapetti completi sugli impalcati di lavoro;
  17. L’efficienza dei dispositivi di blocco o di antisfilamento delle tavole fermapiede;
  18. Il corretto inserimento e rotazione del dispositivo di collegamento assiale dei telai (spine a verme);
  19. Il rispetto dei limiti di sovraccarico previsti e l’osservanza dei limiti nel numero degli impalcati scarichi e carichi, fissati nello schema riportato sul libretto;
  20. L’osservanza del divieto di salire e scendere lungo i montanti.

Il documento elenca anche le indicazioni sulla manutenzione da effettuare ai ponteggi metallici.
La manutenzione deve essere effettuata da parte di personale qualificato (corso di formazione);

Di fatto tale operazione prevede la verifica:

  • Dello stato superficiale;
  • Dell’usura;
  • Dei danni dovuti alla corrosione;
  • Dello stato delle saldature;
  • Dello stato delle parti mobili;
  • Dello stato delle viti, perni dadi, bulloni e rivetti;
  • Del periodo di servizio.

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